Home | Dove Siamo | News | Contatti

La società di persone

Le società di persone sono:
Società semplice (S.s.);
Società in nome collettivo (S.n.c.);
Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità giuridica»: non sono cioè, per il nostro ordinamento, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci.

Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci.

Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).

In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

La ragione sociale è lo strumento di individuazione delle società di persone, ed è costituita:

  • dall'eventuale nome della società;

  • dal nome di uno o più soci;

  • dall'indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.», ecc.).

Per esempio: «Bianchi & Rossi S.a.s.»; «Bar Mario di Mario Rossi & C. S.n.c.».

Il Codice Civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando della Società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la S.s.

Nelle società di persone:
le qualità dei singoli soci (competenza, abilità, onestà, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale; il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato; tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci (responsabilità solidale); l'amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d'impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

Copyright © 2008-2024 Dott. Barbara Franceschini - P.Iva 02753630132 - Tutti i diritti riservati

Web partner : Meeting Point - www.meetingservice.com