Home | Dove Siamo | News | Contatti

Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore

Il Codice Civile distingue tre figure fondamentali di imprenditore:

  • imprenditore commerciale (art. 2195 C.C.);

  • imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.);

  • piccolo imprenditore, di cui l'imprenditore artigiano rappresenta la figura più tipica (art. 2083 C.C.).

Le prime due figure vengono individuate in base al genere di attività; la terza in base alle dimensioni e le caratteristiche aziendali.

Queste distinzioni non sono puramente accademiche: appartenere all'una o all'altra di queste figure giuridiche comporta una serie di conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, fiscale, previdenziale e creditizio.

Ai sensi del Codice Civile, è imprenditore commerciale (art. 2195 C.C.) chi esercita:

  • attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio una fabbrica automobilistica, un'emittente televisiva privata);

  • attività intermedie nella circolazione dei beni (cioè le attività «commerciali» comunemente intese):

    • commercio all'ingrosso;

    • commercio al dettaglio;

    • commercio ambulante;

    • pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);

  • attività di servizi:

    • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

    • attività bancaria o assicurativa;

    • altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, di pubblicità, ecc.).

Come sopra accennato, rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante: l'imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento.

Sempre secondo il Codice, è imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.) chi esercita una o più delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo;

  • selvicoltura;

  • allevamento di animali;

  • attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.).

Due casi particolari sono costituiti da:

  • attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali): questa è considerata agricola se è secondaria rispetto all'attività principale e di carattere stagionale;

  • vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune (ciò non comporta necessariamente l'acquisizione della natura di imprenditore commerciale anzichè agricolo: l'inquadramento nell'una o nell'altra figura sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo).

Come recita il Codice Civile, sono piccoli imprenditori (art. 2083 C.C.):

  • i coltivatori diretti del fondo;

  • gli artigiani;

  • i piccoli commercianti;

  • coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tale figura si connota per due caratteristiche:

  • riunisce sia l'ambito di attività dell'imprenditore commerciale (relativamente ai commercianti in senso stretto) che quello dell'imprenditore agricolo;

  • si caratterizza per le limitate dimensioni dell'impresa, dove comunque il lavoro del titolare e dei familiari deve essere prevalente sia sul lavoro dei terzi che sul capitale investito nell'azienda.

Data la sostanziale indeterminatezza della legislazione al riguardo, è difficile identificare con precisione quando un imprenditore è «piccolo» (in pratica decide il Registro delle Imprese all'atto dell'iscrizione).

La conseguenza più importante che deriva da questo status giuridico è che, a differenza dell'imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore non è assoggettato al fallimento.

Attenzione però: il fatto di essere iscritti alla Camera di Commercio come piccoli imprenditori non mette del tutto al riparo dal rischio di fallimento. Infatti in caso di insolvenza il piccolo imprenditore non viene automaticamente riconosciuto come tale: è il giudice fallimentare che decide di volta in volta, in base a vari fattori (numero dei dipendenti, consistenza del capitale investito, ecc).

Come si è visto, a proposito del piccolo imprenditore il Codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante). Queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.). Vedremo ora in particolare, per la sua importanza, la disciplina dell'artigianato (con una avvertenza: le definizioni di artigiano per il Codice e per la disciplina speciale - pur sovrapponendosi in larga parte - non coincidono esattamente).

L'attività artigiana, per l'importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata da una Legge speciale sull'Artigianato (L. 443/85 e successive modifiche e integrazioni). Tale Legge precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano che dellùimpresa artigiana.

È considerato imprenditore artigiano chi:

  • esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;

  • assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione;

  • svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera impresa artigiana quella che:

  • assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio);

  • ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);

  • è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:

    • attività agricola;

    • attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.);

    • attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.)

Naturalmente l'artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all'esercizio dellùimpresa: ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio - cioè secondario - rispetto all'attività principale (quella produttiva).

È anche ovvio che l'artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni variabili a seconda dei casi.

Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull'Artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di Commercio. Dall'iscrizione all'Albo derivano importanti conseguenze:

  • l'obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l'assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;

  • il diritto ad usufruire di sgravi fiscali non indifferenti, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall'Artigiancassa, l'ente finanziario di categoria) e di altri benefici («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

Tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono ora tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale.

I soli imprenditori commerciali sono inoltre obbligati, ai fini civilistici, alla tenuta delle scritture contabili, obbligo che peraltro, ai fini fiscali, finisce per estendersi anche a quasi tutti gli imprenditori.

Tali scritture e la corrispondenza commerciale (fatture, lettere, ecc.) devono essere conservate per dieci anni.

Copyright © 2008-2024 Dott. Barbara Franceschini - P.Iva 02753630132 - Tutti i diritti riservati

Web partner : Meeting Point - www.meetingservice.com